Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta